F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 182/AA del 19/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: CIMA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 506 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Massimo CIMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO CIMA, Responsabile Regionale Calcio A Cinque del CPA (Comitato Provinciale Autonomo) di Bolzano all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 co.1 e 23 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva con l’aggravante di cui all’art. 14 co.1 lett. l) del Codice di Giustizia Sportiva, nel commentare quanto occorso in occasione della gara H. VERONA  FOOTBALL  CLUB  vs  BRESCIA  FOOTBALL  CLUB  -  disputata  in  data 03.11.19 e valevole per il campionato nazionale Serie A TIM stagione sportiva in corso - durante la quale il tesserato della società BRESCIA FOOTBALL CLUB Sig. MARIO BALOTELLI fu fatto oggetto da parte di alcuni sostenitori della compagine scaligera di cori e grida dal contenuto offensivo ed espressione di discriminazione razziale in quanto arrecanti insulto per motivi di razza e colore (ululati, “buu”), per aver gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio di quel tesserato mediante frasi ed espressioni proferite all’indirizzo dello stesso, sia, facendo utilizzo del social network “Facebook” sul quale postava in data 04.11.19; sia, affidando le proprie parole ad una intervista rilasciata al quotidiano “ALTO ADIGE” e pubblicata nell’edizione del giorno 06.11.19;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo CIMA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Massimo CIMA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it