F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 184/AA del 20/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: PALLINI – ASD REAL BELLANTE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1503 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo PALLINI, e della società A.S.D. REAL BELLANTE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINCENZO PALLINI, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. REAL BELLANTE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici Ciccale Kira (tesseramento del 7.12.2016), Cimini Giorgia (tesseramento del 7.10.2017), Cortellucci Laura (tesseramento del 12.08.2018), Cuomo Mirta (tesseramento del 23.09.2015), D’Egidio Elisa (tesseramento del 6.09.2018), De Remigis Chiara (tesseramento del 12.08.2018), Di Carlo Silvia (tesseramento del 17.08.2019), Di Lodovico Michela (tesseramento del 17.09.2013), Di Marco Giorgia (tesseramento dell’8.09.2017), Guerri Giulia (tesseramento del 27.09.2017), Jonuzovski Laura (tesseramento del 14.09.2018), Maranella Jessica (tesseramento del 17.09.2013), Massi Edera (tesseramento del 15.10.2016), Olivieri Maria Cristina (tesseramento del 12.08.2018), Pezzotti Francesca (tesseramento dell’8.09.2017), Pino Chiara (tesseramento dell’8.09.2017), Rocci Donatella (tesseramento del 17.08.2019), Savini Domiziana (tesseramento del 6.09.2018), Stracciasacco Marika (tesseramento del 31.07.2019), Trapasso Loredana (tesseramento del  17.08.2019), Trapasso Michela (tesseramento del 17.08.2019), Valentini Giuseppina (tesseramento del 17.09.2013) per la stagione sportiva 2018/2019, entro il termine del 31/10/2018 stabilito dalla normativa federale;

 

 

A.S.D. REAL BELLANTE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo PALLINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. REAL BELLANTE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo PALLINI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL BELLANTE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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