F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 189/AA del 07/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: BOVO – AIT – VUTERA – ASD VILLA ESTENSE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 297 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano BOVO, Hakim AIT MHAND, Luca VUTERA e della società A.S.D. VILLA ESTENSE 2003, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

STEFANO BOVO, Presidente e legale rappresentante della Società ASD VILLA ESTENSE 2003, in violazione degli artt. 4, comma 1, 19 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver consentito l'utilizzo del calciatore AIT MHAND HAKIM nella gara Granzette - Asd Villa Estense 2003, del Campionato Provinciale di Prima Categoria, Girone D, C.R. Veneto, Stagione Sportiva 2019-20 dell’8.09.2019, sebbene lo stesso fosse squalificato, ed omettendo di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

HAKIM AIT MHAND, calciatore della Società ASD VILLA ESTENSE 2003, in violazione degli artt. 4, comma 1, 19 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver partecipato, malgrado fosse squalificato, nelle file della Società A.S.D. VILLA ESTENSE 2003 alla gara Granzette - Asd Villa Estense 2003, del Campionato Provinciale di Prima Categoria, Girone D, C.R. Veneto, Stagione Sportiva 2019-20 dell’8.09.2019, ed, inoltre per aver omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

LUCA VUTERA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD VILLA ESTENSE 2003, in violazione degli artt. 4, comma 1, 19 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Granzette - Asd Villa Estense 2003, del Campionato Provinciale di Prima Categoria, Girone D, C.R. Veneto, Stagione Sportiva 2019-20 dell’8.09.2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore AIT MHAND HAKIM, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del Calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara sotto indicata, sebbene squalificato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

A.S.D. VILLA ESTENSE 2003, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano BOVO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLA ESTENSE 2003, Hakim AIT MHAND e Luca VUTERA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Stefano BOVO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Hakim AIT MHAND, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luca VUTERA, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Prima Categoria Veneto stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. VILLA ESTENSE 2003;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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