F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 195/AA del 09/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: BONTEMPO – DESTRO – FCD NEW EAGLES 2010

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 219 pfi 19/20 adottato nei confronti della Sig.ra Nunziatina DESTRO, del Sig. Massimo Calogero BONTEMPO e della società FCD NEW EAGLES 2010 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

NUNZIATIN DESTRO Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società FCD NEW EAGLES 2010 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore di base, sig. Massimo Calogero BONTEMPO, di svolgere le mansioni di allenatore, in favore della società FCD NEW EAGLES 2010, categoria Under 17 Regionale, in occasione della stagione sportiva 18-19, privo di tesseramento, come risulta sia dalla documentazione fotografica e articoli di stampa acquisiti e pubblicati anche sul sito della società, sia dalle distinte di gare della società NEW EAGLES 2010 categoria Under 17 Regionali del 13.10.2018, del 20.10.2018 e del 27.10.2018 disputate rispettivamente contro le società Pol. D. Calcio Sicilia, Fortitudo Bagheria e Folgore, in cui risulta indicato il nominativo del suddetto tecnico;

 

MASSIMO CALOGERO BONTEMPO, allenatore di base all’epoca dei fatti, codice n. 44992, in violazione dell’art. 4 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37 commi 1 e 3, e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, in occasione della stessa stagione sportiva 2018-2019, prima di tesserarsi con la società Rocca di Caprileone (ovvero prima del 25.1.2019), le mansioni di allenatore in favore della società FCD NEW EAGLES 2010 categoria Under 17 Regionali, privo di tesseramento, come risulta sia dalla documentazione fotografica e articoli di stampa acquisiti, pubblicati anche sul sito della società, sia dalle distinte di gare della società FCD NEW EAGLES 2010 categoria Under 17 Regionali del 13.10.2018, del 20.10.2018 e del 27.10.2018 disputate rispettivamente contro le società Pol. D. Calcio Sicilia, Fortitudo Bagheria e Folgore in cui risulta indicato il nominativo del suddetto tecnico;

 

FCD NEW EAGLES 2010, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo Calogero BONTEMPO e dalla Sig.ra Nunziatina DESTRO, in proprio e in qualità di legale rappresentante per conto della società FCD NEW EAGLES 2010;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Nunziatina Destro, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Massimo Calogero BONTEMPO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FCD NEW EAGLES 2010;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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