F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 197/AA del 09/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: NEGRI – PAVAELLO – ASD CHIGNOLESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1431 pf 18/19 adottato nei confronti della Sig. Maurizio NEGRI, del Sig. Giambattista PAVANELLO e della società ASD CHIGNOLESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MAURIZIO NEGRI, Presidente e legale rappresentante della società ASD CHIGNOLESE all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, e 91 delle N.O.I.F, per non aver impedito che, due Calciatori non identificati, non tesserati, senza certificato medico di idoneità all'attività sportiva e, conseguentemente non coperti da garanzie assicurative, scendessero in campo in occasione delle gare Guardamiglio - Chignolese del 30.03.2019 e Chignolese – Senna Gloria del 6.04.2019 valevoli per il Campionato Esordienti girone C Lombardia utilizzando il cartellino di altri due giocatori non presenti, nello specifico Concari Andrea e Selley Callum Richard

 

GIAMBATTISTA PAVANELLO, Dirigente della Società ASD CHIGNOLESE all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43 e 91 delle N.O.I.F., per aver consentito che due Calciatori non identificati, non tesserati, senza certificato medico di idoneità all'attività sportiva, e, conseguentemente, non coperti da garanzie assicurative scendessero in campo in occasione delle gare Guardamiglio - Chignolese del 30.03.2019 e Chignolese – Senna Gloria del 6.04.2019 valevoli per il Campionato Esordienti girone C Lombardia utilizzando il cartellino di altri due giocatori non presenti, nello specifico Concari Andrea e Selley Callum Richard;

 

ASD CHIGNOLESE, matricola 941.244, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era  espletata l’attività sopra contestata, ai sensi degli artt. 1bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, 61, commi 1 e 5, e 91 delle N.O.I.F., i soggetti avvisati Signori Maurizio NEGRI (Presidente della Società), Giambattista PAVANELLO (Dirigente della Società), e Gaetano GAGLIARDI (Tecnico);

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giambattista PAVANELLO, dal Sig. Maurizio NEGRI in proprio e in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD CHIGNOLESE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio NEGRI, di 8 (otto) mesi di inibizione per il Sig. Giambattista PAVANELLO, e 6 punti di penalizzazione e € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD CHIGNOLESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente per i soggetti inadempienti.

 

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