F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 199/AA del 23/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: IOVINE BEVELLINO KDK SPORT NAPOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1420 pf 18/19 adottato nei confronti della Sig. Francesco BEVELLINO, del Sig. Gaetano IOVINE e della società KDK SPORT NAPOLI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO BEVELLINO, Presidente della società KDK Sport Napoli all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Essan Krou J Yoan nella gara del Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale Napoli del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Sporting Volla / KDK Sport del 20.1.2019;

 

GAETANO IOVINE, Dirigente Accompagnatore della società KDK Sport Napoli all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società KDK SPORT NAPOLI in occasione della gara del Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale Napoli del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Sporting Volla / KDK Sport del 20.1.2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Essan Krou J Yoan, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

 

KDK SPORT NAPOLI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco BEVELLINO, dal Sig. Gaetano IOVINE, e dal legale rappresentante per conto della società KDK SPORT NAPOLI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco BEVELLINO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano IOVINE, e 1 punto di penalizzazione e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società KDK SPORT NAPOLI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente per i soggetti inadempienti.

 

 

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