F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 200/AA del 30/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: CORDA – FOGGIA CALCIO 1920 SSD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 423 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Ninni CORDA e della società SDARL CALCIO FOGGIA 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Ninni CORDA, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato per la società Calcio Foggia 1920 SSD a r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa svoltasi in data 12.10.2019, riportata dai siti “www.foggiacittaaperta.it” e “www.solofoggia.it”, espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità con riferimento alla Procura Federale della Federazione Italia Giuoco Calcio ed in particolare al collaboratore della Procura Federale designato per il controllo della gara Foggia – Taranto disputata in data 6.10.2019 e valevole per il campionato nazionale di Serie D, girone H, della Lega Nazionale Dilettanti, nonché all’istituzione federale nel suo complesso considerata;

 

SDARL CALCIO FOGGIA 1920, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato Ninni CORDA;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal delegato, per conto della società SDARL CALCIO FOGGIA 1920 e dal Sig. Ninni CORDA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Corda NINNI e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società SDARL CALCIO FOGGIA 1920;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it