F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 201/AA del 30/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: SENA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 312 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Pasquale SENA, avente ad oggetto la seguente condotta:
PASQUALE SENA, allenatore di base iscritto all’albo del settore tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1 e art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver nella stagione sportiva 2018/2019, pur non essendo regolarmente tesserato per nessuna società, svolto le funzioni di allenatore in favore della F.C. Hermes Casagiove, come emerge dal C.U. n. 120 del 02.05.2019 del CR Campania con il quale veniva comminata ai danni dello stesso allenatore la sanzione della squalifica sino al 02.11.2019 per il comportamento assunto nella sua qualità di allenatore della F.C. Hermes Casagiove al termine della gara del 24.04.2019 e per aver, nella stagione sportiva 2019/2020, pur non essendo regolarmente tesserato per nessuna società, svolto le funzioni di allenatore in favore della A.S.D. Madrigal Casalnuovo, come emerge dalla distinta ufficiale di gara del 06.10.2019 tra A.S.D. Madrigal Casalnuovo – Aquile Rosanero Caserta ed altresì per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 21, commi 1 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva perché nonostante fosse stato squalificato (benché non tesserato) dal 02.05.2019 sino al 02.11.2019 come da comunicato ufficiale n.120 del 2.5.2019 del CR Campania, prendeva parte, come emerge dalla distinta ufficiale di gara, quale allenatore della A.S.D. Madrigal Casalnuovo alla gara del 06.10.2019 tra la A.S.D. Madrigal Casalnuovo – Aquile Rosanero Caserta, valida per il campionato campano di Promozione Girone “A”;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale SENA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Pasquale SENA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.