F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 202/AA del 30/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: COSTANZO – PUNTERI – ASD CITTA DI BRUGHERIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 273 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Fulvio COSTANZO e Francesco PUNTERI, e della società A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FULVIO COSTANZO, Segretario della ASD Città di Brugherio, per avere, in violazione delle disposizioni generali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal punto 2.6 del C.U. nr. 1 s.s. 2019/2020, consentito e comunque non impedito che il calciatore Bergamini Alessio partecipasse nel mese di settembre 2019 a sedute di allenamento presso la struttura sportiva della predetta Società senza il preventivo nulla osta della GSD Città di Monza per la quale il giovane era all’epoca dei fatti regolarmente tesserato;

 

FRANCESCO PUNTERI, Dirigente della ASD Città di Brugherio, per avere, in violazione delle disposizioni generali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal punto 2.6 del C.U. nr. 1 s.s. 2019/2020, consentito che il calciatore Bergamini Alessio prendesse parte a ripetute sedute di allenamento nel mese di settembre 2019 presso il campo sportivo della sua Società nonostante l’esistenza di un suo regolare vincolo di tesseramento per la GSD Città di Monza ed in mancanza di un preventivo nulla osta della Società di appartenenza;

 

A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO, per responsabilità oggettiva,  ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento dei summenzionati dirigenti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fulvio COSTANZO e Francesco PUNTERI e dal Sig. Riccardo Marchini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Fulvio COSTANZO, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Francesco PUNTERI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083  (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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