F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 203/AA del 30/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: BIASINUTTO – SCHERZO – ANCONA CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 227 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Lucio BIASINUTTO e Massimo SCHERZO, e della società A.S.D. ANCONA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUCIO BIASINUTTO, all’epoca dei fatti “osservatore” ed in atto Dirigente della ASD Ancona, per avere, in violazione delle disposizioni generali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 1 dello stesso Codice, contattato telefonicamente nel mese di giugno 2019 i genitori di quattro calciatori ancora regolarmente tesserati per la Società ASD Varmese al fine di convincerli a far trasferire i rispettivi figli alla ASD Ancona per la corrente stagione sportiva;

 

MASSIMO SCHERZO, Vice Presidente della ASD Ancona, per avere, in violazione delle disposizioni generali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dei divieti sanciti dall’art. 32, comma 1, dello stesso Codice, incaricato nel mese di giugno 2019 il summenzionato Biasinutto Lucio di svolgere, in veste di “osservatore” per conto della sua Società, attività di proselitismo ed in particolare per aver consentito e comunque non impedito che venissero, ad opera del predetto collaboratore, contattati i genitori di quattro giovani calciatori ancora vincolati per la AS Varmese al fine di poterli tesserare per l’ASD Ancona nella successiva stagione sportiva;

 

A.S.D. ANCONA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento dei summenzionati soggetti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lucio BIASINUTTO, Massimo SCHERZO e Vincenzo Pisacane, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ANCONA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Lucio BIASINUTTO, 40 giorni di inibizione per il Sig. Massimo SCHERZO, e di 400 € di ammenda per la società A.S.D. ANCONA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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