F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 205/AA del 30/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: NEGRI – RICCARDI – ASD CHIGNOLESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui  al procedimento n. 1538 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio NEGRI, Fabrizio RICCARDI, e della società ASD CHIGNOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MAURIZIO NEGRI, Presidente della Asd Chignolese, nella stagione 2018/2019, in violazione dell’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, comma 1 delle NOIF, e del Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 14 , lettera C, della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato il 01/07/2018, per avere, a seguito delle dimissioni del tecnico Gishto Edmond, intervenute a far data dal 14/10/2018, consentito e autorizzato lo svolgimento di attività tecnica al Signor Riccardi Fabrizio, calciatore sprovvisto dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento e cioè: “allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici o almeno possessore dello speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico”, il tutto relativamente agli incontri: Poltaberese - Asd Chignolese del 21/10/2018, Asd Chignolese – Vallone del 28/10/2018, Asd Chignolese – Nizza Calcio del 11/11/2018 ( attività svolta in mancanza della deroga del C.R. Lombardia ), Zavattarello - Asd Chignolese del 07/04/2019, Asd Chignolese – Aquilotti Celeres del 14/04/2019 e Rivanazzanese - Asd Chignolese del 28/04/2019 (attività svolta a seguito della revoca della concessa deroga del C.R. Lombardia);

 

FABRIZIO RICCARDI, calciatore della ASD Chignolese, nella stagione 2018/2019, in violazione dell’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, comma 1, delle NOIF, e del Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 14, lettera C, della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato il 01/07/2018, per avere svolto, senza averne titolo, attività tecnica, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, a favore della squadra della Asd Chignolese partecipante al campionato di 2° categoria, fatto accertato nel corso dei seguenti incontri: Poltaberese - Asd Chignolese del 21/10/2018, Asd Chignolese – Vallone del 28/10/2018, Asd Chignolese – Nizza Calcio del 11/11/2018 ( attività svolta in mancanza della deroga del C.R. Lombardia ), Zavattarello - Asd Chignolese del 07/04/2019, Asd Chignolese – Aquilotti Celeres del 14/04/2019 e Rivanazzanese - Asd Chignolese del 28/04/2019 (attività svolta a seguito della revoca della concessa deroga del C.R. Lombardia ), il tutto in assenza delle qualifiche previste dalla citata normativa quali: “abilitazione dal Settore Tecnico ed iscrizione nei ruoli ufficiali dei tecnici o, almeno, possesso dello speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, da conseguirsi attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico;

 

A.S.D. CHIGNOLESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggettiavvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio NEGRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CHIGNOLESE, e dal Sig. Fabrizio RICCARDI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della  sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio NEGRI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio RICCARDI e di € 267,00 (duecento sessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. CHIGNOLESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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