F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 208/AA del 04/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: CAPUTO – ILLIANO – DEL PRETE – ASD CERIGNOLA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 433 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Walter CAPUTO, Alessandro ILLIANO e Giuseppe DEL PRETE, e della società ASD CARINOLA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE DEL PRETE, Presidente della società Carinola all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, 2 commi 1 e 2, e 21 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito la partecipazione del Sig. Illiano Alessandro alla gara Domidiana Club 2 - Carinola del 06.10.19 nonostante fosse in corso di squalifica, come da provvedimento pubblicato con C.U. n.130/RG del 30.05.2019;

 

WALTER CAPUTO, Dirigente Accompagnatore della società Carinola all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, 2 commi 1 e 2, e 21 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, degli articoli 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società Carinola in occasione della gara Domidiana Club 2 - Carinola del 06.10.19 in cui è stato impiegato, nelle fila della società Carinola, in posizione irregolare, in quanto squalificato il Sig. Illiano Alessandro sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare;

 

ALESSANDRO ILLIANO, calciatore per la società Carinola all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, 2 commi 1 e 2, 21 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in quanto, nonostante fosse in corso di squalifica come da provvedimento pubblicato con C.U. n. 130/RG del 30.05.2019, prendeva parte alla gara Domidiana Club 2 - Carinola del 06.10.19;

 

ASD CARINOLA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati Sigg. Giuseppe Del Prete (Presidente) e Walter Caputo (dirigente accompagnatore), nonché Alessandro Illiano (calciatore);

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe DEL PRETE in proprio, e in qualità di Presidente per conto della ASD CARINOLA, e dai Sigg.ri Walter CAPUTO e Alessandro ILLIANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe DEL PRETE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Walter Caputo, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro ILLIANO, e di € 200,00 euro (duecento/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società ASD CARINOLA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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