F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 210/AA del 04/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MALAFFO – RIGHETTI – ASD JUVENTINA VALPANTENA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1411 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sigg.ri Diego MALAFFO e Luca RIGHETTI e della società ASD JUVENTINA VALPANTENA avente ad oggetto la seguente condotta:
DIEGO MALAFFO, Presidente della società ASD JUVENTINA VALPANTENA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all’epoca dei fatti, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, 1 comma delle NOIF, e del Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 14 , lettera D, della LND, pubblicato il 01/07/2018, per avere nella stagione sportiva 2018/2019 omesso di tesserare e utilizzare, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Juniores Regionali, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico o almeno in possesso dello speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” o “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.; nonché consentito e autorizzato il Signor Luca Righetti a svolgere attività tecnica a favore della squadra Juniores Regionali, nonostante lo stesso fosse privo dei requisiti abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento e cioè: un allenatore abilitato dal Settore Tecnico o almeno in possesso dello speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” o “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;
LUCA RIGHETTI, dirigente della società ASD JUVENTINA VALPANTENA, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all’epoca dei fatti, in riferimento al combinato disposto dell’ articolo 23, 1 comma delle NOIF, e del Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 14, lettera D, della LND, pubblicato il 01/07/2018, per avere egli svolto, senza averne titolo, attività tecnica, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, a favore della squadra partecipante al campionato Under 17 Regionale, il tutto in assenza dei requisiti abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento e cioè: un allenatore abilitato dal Settore Tecnico o almeno in possesso dello speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” o “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;
ASD JUVENTINA VALPANTENA per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Diego MALAFFO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD JUVENTINA VALPANTENA e Luca RIGHETTI,
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Diego MALAFFO, di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Luca RIGHETTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD JUVENTINA VALPANTENA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.