F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 212/AA del 04/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: FRANCESCHINI – USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle  indagini di cui  al procedimento n. 1402 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giancarlo FRANCESCHINI, e della società USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

GIANCARLO FRANCESCHINI, Presidente della società Usd Don Bosco Spezia Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 48, comma 3, delle NOIF, nonché in riferimento e ai Comunicati Ufficiali Lnd n° 200, del 28/12/2018 e 209, del 31/01/2019, per avere, nella sua qualità, autorizzato o consentito l’impiego nelle gare Usd Don Bosco Spezia Calcio – Athletic Club Liberi del 24/03/2019 e Golfoparadiso - Usd Don Bosco Spezia Calcio del 31/03/2019, valevoli per il campionato di Promozione Ligure, rispettivamente 11 e 10 giovani calciatori, nati successivamente al 1 Gennaio 1999, nonostante la normativa di riferimento indicasse quale obbligo minimo per la stagione 2018/2019 ,” l’impiego di due calciatori, di cui uno nato dal 01/01/1999 in poi ed uno nato dal 01/01/2000 in poi”, ciò in evidente contrasto con le utilizzazioni degli stessi  nelle gare precedenti ed in quella successiva Don Bosco Spezia Calcio – Casarza Ligure del 07/04/2019, violazione finalizzata unicamente a mantenere (o incrementare) la posizione di privilegio nella classifica del progetto “Valorizzazione dei giovani nei campionati di Eccellenza e Promozione “di cui ai Comunicati Ufficiali LND n° 200 del 28/12/2018 e n° 209 del 31/01/2019, che prevedeva a favore del primo classificato il riconoscimento di un premio di Euro 9.000,00. Il tutto, disattendendo la previsione normativa che impone alle società in tutte le gare dell’attività ufficiale di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita, così non inficiando la regolarità del campionato, tenendo conto che la Usd Don Bosco Spezia nell’incontro del 24/03/2019 era impegnata con una squadra in lotta per accedere alla disputa dei play-off;

 

 

USD DON  BOSCO SPEZIA CALCIO, per  responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante, Sig. Giancarlo FRANCESCHINI, così come descritti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giancarlo FRANCESCHINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Giancarlo FRANCESCHINI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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