F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 220/AA del 10/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: MIRRA -AS MIRAFIN
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 478 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Raffaele MIRRA e della società A.S. MIRAFIN, avente ad oggetto la seguente condotta:
Raffaele MIRRA, Presidente e legale rappresentante della società A.S. MIRAFIN, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 32 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 1145 - Divisione Calcio a 5 - pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante la fidejussione in originale, nonché per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
A.S. MIRAFIN per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Presidente e legale rappresentante Raffaele MIRRA;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele MIRRA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. MIRAFIN;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele MIRRA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S. MIRAFIN;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.