F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 221/AA del 10/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORACE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1195 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Claudio CORACE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLAUDIO CORACE, dirigente della società Ssdarl Savona Fbc nella stagione 2018/2019, mediante il social network Facebook, pubblicava in data 17/04/2019 sul profilo di un suo conoscente, un commento con lo scopo evidente di insultare e offendere la memoria della squadra del Torino, così violando il principio di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all’epoca dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio CORACE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Claudio CORACE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it