F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 223/AA del 10/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: MISCI – D’ALESSANDRO – NAPOLETANO – ASD VICTORIA CROSS ORTONA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 63 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giampiero MISCI, Daniele D’ALESSANDRO, Vincenzo NAPOLETANO e della società A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIAMPIERO MISCI, Presidente della ASD Victoria Cross Ortona all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, 32, e 21, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito al calciatore D’Alessandro Daniele di prendere parte alla gara ASD Montenerodomo – ASD Victoria Cross Ortona del 14/04/19, valevole per il Campionato di Terza Categoria, benché fosse squalificato, al posto del calciatore Inturri Salvatore;
VINCENZO NAPOLETANO, Dirigente Accompagnatore della ASD Victoria Cross Ortona all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, 32, e 21, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 61 delle N.O.I.F., per aver consentito al calciatore D’Alessandro Daniele di prendere parte alla gara ASD Montenerodomo – ASD Victoria Cross Ortona del 14/04/19, valevole per il Campionato di Terza Categoria, benché fosse squalificato, al posto del calciatore Inturri Salvatore, sottoscrivendo la relativa distinta;
DANIELE D’ALESSANDRO, calciatore, in violazione degli artt. 4, 10, comma 6, 32, e 21, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver preso parte alla gara ASD Montenerodomo – ASD Victoria Cross Ortona del 14/04/19 valevole per il Campionato di Terza Categoria, benché fosse squalificato, al posto del calciatore Inturri Salvatore;
A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giampiero MISCI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA, Daniele D’ALESSANDRO e Vincenzo NAPOLETANO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giampiero MISCI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo NAPOLETANO, di 5 (cinque) giornate di squalifica per il sig. Daniele D’ALESSANDRO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.