F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 224/AA del 11/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: BATTISTI -BROGNARA- GAIARDONI – POLINARI- QUINTARELLI – RUZZENENTI – SCOLARO – ACD CAVAION – ASD BALDO JUNIOR TEAM

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 128 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Moreno BATTISTI, Alberto BROGNARA, Marino GAIARDONI, Giuseppe POLINARI, Nicola QUINTARELLI, Michele RUZZENENTI, Salvatore SCOLARO e delle società ACD CAVAION e ASD BALDO JUNIOR TEAM avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALBERTO BROGNARA, tesserato per l’ASD Montebaldina Consolini, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento agli artt. 7, comma 9, e 16, comma 5, dello Statuto FIGC, per avere, senza averne i poteri e senza il rispetto delle norme statutarie, convocato e condotto un’assemblea ordinaria, ove sono state assunte deliberazioni invalide, nonché per aver accettato la carica ivi deliberata, sempre senza il rispetto delle norme statutarie, ed aver tentato di far accreditare le delibere di tale assemblea presso gli organi federali, violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 8.06.2019 presso la sede sociale nonché in tutti i rapporti con la Federazione ed altri Enti (Agenzia Entrate);

 

SALVATORE SCOLARO, tesserato per l’ASD Montebaldina Consolini, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento agli artt. 7, comma 9, e 16, comma 5, dello Statuto FIGC, per avere, senza averne i poteri e senza il rispetto delle norme statutarie, convocato e condotto un’assemblea ordinaria, ove sono state assunte deliberazioni invalide, nonché per aver accettato la carica ivi deliberata, sempre senza il rispetto delle norme statutarie, ed aver tentato di far accreditare le delibere di tale assemblea presso gli organi federali, violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 8.06.2019 presso la sede sociale nonché in tutti i rapporti con la Federazione ed altri Enti (Agenzia Entrate);

 

MORENO BATTISTI, Dirigente presso le società Montebaldina e Baldo Junior Team, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento agli artt. 7, comma 9, e 16, comma 5, dello Statuto FIGC, con aggravante ex art. 14, comma 1, lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, senza averne i poteri e senza il rispetto delle norme statutarie, convocato e condotto un’assemblea ordinaria, ove sono state assunte deliberazioni invalide, per aver accettato la carica ivi deliberata, sempre senza il rispetto delle norme statutarie, ed aver tentato di far accreditare  le delibere di tale assemblea presso gli organi federali, violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 8.06.2019 presso la sede sociale nonché in tutti i rapporti con la Federazione ed altri Enti (Agenzia Entrate); nonché per aver concordato una gestione sportiva ed economica in comune di quattro società (Montebaldina Consolini, Cavaion, Bardolino 1946 prima e Baldo Junior Team poi), violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 5.09.2016 presso le rispettive sedi sociali nonché in tutti i rapporti con la Federazione;

 

MARINO GAIARDONI, Presidente della Baldo Junior Team nella stagione sportiva 2018/2019 e tesserato per la ACD CAVAION nella stagione sportiva 2016/2017, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 7, comma 9, dello Statuto FIGC, con aggravante ex art. 14, comma 1, lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato una gestione sportiva ed economica in comune di ben quattro società (Montebaldina Consolini, Cavaion, Bardolino 1946 prima e Baldo Junior Team poi), violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 5.09.2016 presso le rispettive sedi sociali nonché in tutti i rapporti con la Federazione;

 

 

MICHELE RUZZENENTI, Presidente dell’ACD Cavaion nella stagione sportiva 2016/2017, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 7, comma 9, dello Statuto FIGC, con aggravante ex art. 14, comma 1, lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato una gestione sportiva ed economica in comune di quattro società (Montebaldina Consolini, Cavaion, Bardolino 1946 prima e Baldo Junior Team poi), violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 5.09.2016 presso le rispettive sedi sociali nonché in tutti i rapporti con la Federazione;

 

 

GIUSEPPE POLINARI, Presidente della ACD Cavaion nella stagione sportiva 2017/2018, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 7, comma 9, dello Statuto FIGC, con aggravante ex art. 14, comma 1, lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato una gestione sportiva ed economica in comune di quattro società (Montebaldina Consolini, Cavaion, Bardolino 1946 prima e Baldo Junior Team poi), violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 5.09.2016 presso le rispettive sedi sociali nonché in tutti i rapporti con la Federazione;

 

 

NICOLA QUINTARELLI, tesserato in qualità di Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Montebaldina Consolini nella stagione sportiva 2018/2019 e, nello stesso periodo, segretario, sebbene non tesserato, dell’A.S.D. Baldo Junior Team, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 7, comma 9, dello Statuto FIGC, con aggravante ex art. 14, comma 1, lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato una gestione sportiva ed economica in comune di quattro società (Montebaldina Consolini, Cavaion, Bardolino 1946 prima e Baldo Junior Team poi), violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 5.09.2016 presso le rispettive sedi sociali nonché in tutti i rapporti con la Federazione;

 

ACD CAVAION, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni commesse dai suoi tesserati;

ASD BALDO JUNIOR TEAM per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni commesse dai suoi tesserati;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Moreno BATTISTI, Alberto BROGNARA, Nicola QUINTARELLI, Michele RUZZENENTI, Salvatore SCOLARO, Giuseppe POLINARI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ACD CAVAION, e Marino GAIARDONI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD BALDO JUNIOR TEAM;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 11 (undici) mesi di inibizione per il Sig. Moreno BATTISTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alberto BROGNARA, di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Marino GAIARDONI, di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe POLINARI, di 9 (nove) mesi di inibizione per il per il Sig. Nicola QUINTARELLI, di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Michele RUZZENENTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore SCOLARO, di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società ACD CAVAION, e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società ASD BALDO JUNIOR TEAM;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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