F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 232/AA del 19/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: CAFOLLA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 584 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe CAFOLLA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE CAFOLLA, iscritto nell’albo dei tecnici, in ordine alla violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso a mezzo di un “post” pubblicato in data 22.10.2019 sul social network “facebook” in risposta ad un “post” di altro tecnico nel quale si polemizzava in merito alla deroga concessa al sig. Thiago Motta per allenare una squadra di serie A e si ironizzava sulle quote annuali da versarsi da parte degli iscritti al Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio e degli associati all’Associazione Italiana Allenatori Calcio, espresso pubblicamente dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, con riferimento allo stesso Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alla stessa Associazione Italiana Allenatori Calcio;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CAFOLLA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 giorni di squalifica e di € 750,00 di ammenda per il Sig. Giuseppe CAFOLLA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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