F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 233/AA del 19/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: KODRA – BAGNACAVALLO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 509 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo KODRA e della società A.C. BAGNACAVALLO A.S.D avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LORENZO KODRA, calciatore della A.C. BAGNACAVALLO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società A.C. BAGNACAVALLO A.S.D., in maniera mendace, di non essere mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere.

 

A.C. BAGNACAVALLO A.S.D, per responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Sig. LORENZO KODRA;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo KODRA e  del Sig. FRANCESCO ZANNONI, per conto della società

A.C. BAGNACAVALLO A.S.D;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’ammonizione per il Sig. Lorenzo KODRA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C. BAGNACAVALLO A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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