F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 242/AA del 27/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VILLANOVA – ASD NUOVA SANFELICIANA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 736 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Saverio VILLANOVA e della società ASD NUOVA SANFELICIANA avente ad oggetto la seguente condotta:
SAVERIO VILLANOVA, Presidente della ASD NUOVA SANFELICIANA
all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Verlezza Carmine, di sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nella gara ASD Nuova Sanfeliciana – Sporting Casapulla FBC valevole per il Campionato di Terza Categoria dell’11.11.17;
ASD NUOVA SANFELICIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Saverio Villanova, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA SANFELICIANA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 giorni di inibizione per il Sig. Saverio VILLANOVA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda più un punto di penalizzazione per la società ASD NUOVA SANFELICIANA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.