F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 243/AA del 28/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: STOPPA- ASD JUNIOR CALCIO ACIREALE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 380 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Angiolino STOPPA e della società A.S.D. JUNIOR CALCIO  ACIREALE,  avente  ad  oggetto  la seguente condotta:

 

ANGIOLINO STOPPA, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 60 del 30/08/2018 della F.I.G.C., in riferimento all’art. 39 fc) fd) del Regolamento del Settore Tecnico, e all’art. 23 delle NOIF nonchè al C.U. n. 1 del 4 luglio 2018 della LND Comitato Regionale Sicilia (1^ parte pag. 59-60), per aver omesso di provvedere, nella stagione sportiva 2018-19, al regolare tesseramento di un tecnico abilitato e regolarmente iscritto all’Albo dei Tecnici del Settore Tecnico della F.I.G.C., cui affidare la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Under 15 Giovanissimi Regionale;

 

 

A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio Presidente;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angiolino STOPPA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig.  Angiolino STOPPA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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