F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 244/AA del 28/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: PAGNOTTA – TURTORO – ASD TURTORO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 58 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Armando TURTORO, Armando PAGNOTTA e della società ASD TURTORO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ARMANDO TURTORO, Presidente della società A.S.D. Turtoro all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, nonché 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Iollo Gennaro nella gara del Campionato Allievi Under 17 Benevento del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. Turtoro/Pietralcina del 4.11.2018, e del calciatore Luigi Pisaniello nella gara del Campionato  Allievi  Under  17  Benevento  del  Comitato  Regionale  Campania  della

F.I.G.C. – L.N.D. Turtoro / Comprensorio Miscano del 18.11.2018;

 

 

ARMANDO PAGNOTTA, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Turtoro all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, nonché agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società in occasione della gara del Campionato  Allievi  Under  17  Benevento  del  Comitato  Regionale  Campania  della F.I.G.C. – L.N.D. Turtoro / Pietralcina del 4.11.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Iollo Gennaro, e della gara del Campionato  Allievi  Under  17  Benevento  del  Comitato  Regionale  Campania  della

F.I.G.C. – L.N.D. Turtoro / Comprensorio Miscano del 18.11.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Pisaniello Luigi, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

 

ASD TURTORO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata:

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Armando TURTORO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD TURTORO, e dal Sig. Armando PAGNOTTA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Armando TURTORO, di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Armando PAGNOTTA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società ASD TURTORO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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