F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 245/AA del 04/03/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: AQUILANI- ASD SPES MONTESACRO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 159 pfi 19/20 adottato nei confronti della Sig.ra Monica AQUILANI e della società A.S.D SPES MONTESACRO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MONICA AQUILANI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SPES MONTESACRO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto al punto 10.2 del Comunicato Ufficiale n. 1/2019 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. –

L.N.D. per la Stagione Sportiva 2019/20 pubblicato in data 2.7.2019, per essere venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale e in particolare per avere la società organizzato un “Open Day” per i giovani classe 2008 e 2010, in data 9.7.2019, senza darne alcuna comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e scolastico territorialmente competente;

 

 

A.S.D. SPES MONTESACRO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Monica AQUILANI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SPES MONTESACRO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione per la Sig.ra Monica AQUILANI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPES MONTESACRO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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