F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 246/AA del 09/03/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: AGOSTA – SPINELLO – ASD SPORTINELLO PACHINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 464 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco AGOSTA e Corrado SPINELLO, e della società A.S.D. SPORTINELLO PACHINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO AGOSTA, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base - codice 132.787), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile e Scolastico, poiché, tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. SPORTINELLO PACHINO quale allenatore squadre minori categoria Giovanissimi Provinciali Maschili a far data dall’08.11.2018, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D. SPORTINELLO PACHINO di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi provinciali;

 

 

CORRADO SPINELLO, presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti della società A.S.D. SPORTINELLO PACHINO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile Scolastico, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, ed per aver consentito e comunque non impedito al tecnico AGOSTA Marco, tesserato quale allenatore squadra minori categoria Giovanissimi Provinciali Maschili per la stessa società a far data dall’08.11.2018, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali;

 

 

A.S.D. SPORTINELLO PACHINO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti SPINELLO Corrado ed al tecnico AGOSTA Marco;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco AGOSTA e dal Sig. Corrado SPINELLO in proprio e, in qualità di

 

 

legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTINELLO PACHINO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

Sig. Marco AGOSTA, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Corrado SPINELLO e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTINELLO PACHINO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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