F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 248/AA del 09/03/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: COMMISSO – ACF FIORENTINA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 835 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Rocco COMMISSO e della società A.C.F. FIORENTINA S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
ROCCO COMMISSO, Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società ACF Fiorentina S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Juventus – Fiorentina, disputatasi in data 02.02.2020 e valevole per il Campionato di Serie A Tim, nel corso di interviste rilasciate ai microfoni delle emittenti televisive “Dazn” e “Sky”, nonché di altre emittenti televisive e radiofoniche, riportate in data 02.02.2020 sul quotidiano online “Corriere.it” ed in data 03.02.2020 sul quotidiano “La Gazzetta dello Sport” e sul sito web “www.ansa.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro del citato incontro;;
A.C.F. FIORENTINA S.p.A., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Presidente e legale rappresentante Rocco COMMISSO;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rocco COMMISSO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.C.F. FIORENTINA S.p.A.;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 10.500,00 (diecimila cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Rocco COMMISSO e di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per la società A.C.F. FIORENTINA S.p.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.