F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 252/AA del 09/03/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: DELLE CAVE – ARDIZIO – COZZOLINO – REAL CASALGRANDESE C5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 623 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele DELLE CAVE, Raffaele ARDIZIO, Salvatore COZZOLINO, e della società A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

Michele DELLE CAVE, legale rappresentante della A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 comma 1, in relazione all’art. 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Salvatore COZZOLINO e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nelle fila della REAL CASALGRANDESE C5, nel corso delle gare: BARACCALUGA – REAL CASALGRANDESE C5 del 03/11/2019; REAL CASALGRANDESE C5 – MODENA CALCIO A5 del 10/11/2019; X MARTIRI - REAL CASALGRANDESE

C5 del 17/11/2019, tutte valevoli per il Campionato Regionale Calcio A 5 Under 19 s.s. 2019/2020;

 

 

Raffaele ARDIZIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: BARACCALUGA – REAL CASALGRANDESE C5 del 03/11/2019; REAL CASALGRANDESE C5 – MODENA CALCIO A 5 del 10/11/2019; X MARTIRI - REAL CASALGRANDESE C5 del 17/11/2019, tutte valevoli per il Campionato Regionale Calcio A5 Under 19 s.s. 2019/2020, in cui è stato utilizzato, nelle fila della REAL CASALGRANDESE C5, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore Salvatore COZZOLINO, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

 

 

Salvatore COZZOLINO, calciatore, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43 commi 1, delle N.O.I.F. per aver egli disputato, nelle fila della REAL CASALGRANDESE C5, le gare: BARACCALUGA – REAL CASALGRANDESE C5 del 03/11/2019; REAL CASALGRANDESE C5 – MODENA CALCIO A 5 del 10/11/2019; X MARTIRI - REAL CASALGRANDESE  C5  del  17/11/2019, tutte  valevoli  per  il  Campionato Regionale Calcio A5 Under 19 s.s. 2019/2020, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

 

 

A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele DELLE CAVE, in proprio e in qualità di rappresentante della Società A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5, e dai Sigg. Raffaele ARDIZIO e Salvatore COZZOLINO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione per il Sig. Michele DELLE CAVE, di 60 giorni di inibizione per il Sig. Raffaele ADIZIO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Salvatore COZZOLINO da scontare nel Campionato under 19  Calcio a 5 e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda + 2 punti di penalizzazione per la società A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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