F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 253/AA del 09/03/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: GRASSO – ASD CITTA DI ACIREALE 1946

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 503 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO e della società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SEBASTIANO GRASSO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore, Sig. Manes Alessandro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della

L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 349 del 4.6.2019, confermata dalla decisione n. 15 del TFN - Sez. Vertenze Economiche (dispositivo del 22.07.2019 pubblicato con C.U. n. 6/TFN-SVE e motivazione del 1.10.2019), comunicata alla società a mezzo Pec in data 1/10/2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;

 

 

A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano GRASSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO e di 2 punti di penalizzazione e € 500 di ammenda per la società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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