F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 255/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: FALCONI – ASD CALCIO PALAZZO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 511 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. D’Anggelo Del Piero FALCONI REBAZA e della società A.S.D. CALCIO PALAZZO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

D’ANGGELO DEL PIERO FALCONI REBAZA, calciatore all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 40, comma 6 delle N.O.I.F. per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società A.S.D. CALCIO PALAZZO, in maniera mendace, di non essere stato mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere. Fatto commesso in Assisi (PG) nella data di sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per Federazione estera;

 

A.S.D. CALCIO PALAZZO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. D’Anggelo Del Piero FALCONI REBAZA al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CALDARI, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO PALAZZO e dal Sig. D’Anggelo Del Piero FALCONI REBAZA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. D’Anggelo Del Piero FALCONI REBAZA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO PALAZZO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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