F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 257/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: GABBI – UPD BASILICASTELLO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 537 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GABBI e della società U.P.D. BASILICASTELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE GABBI, Presidente della Società U.P.D. BASILICASTELLO all’epoca dei fatti, in violazione delle norme previste dal C.U. n. 1, s.s. 2019/20 della FIGC Settore Giovanile e Scolastico e dall’art. 45 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ZIVERI Enrico e farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito che lo stesso partecipasse il 1° agosto 2019, in Basilicanova, ad una gara, amichevole e non autorizzata, organizzata dai Dirigenti e Allenatori della Sua Società e quella del Colorno, nel corso della quale riportava un grave infortunio;

 

 

U.P.D. BASILICASTELLO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Presidente e legale rappresentante Giuseppe GABBI;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GABBI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.P.D. BASILICASTELLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig.  Giuseppe GABBI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società

U.P.D. BASILICASTELLO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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