F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 259/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: CULTRONA – SILVESTRI – ASD POLISPORTIVA GIOIOSA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Andrea Massimiliano CULTRONA, Mirko SILVESTRI, e della società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA MASSIMILIANO CULTRONA, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39, lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 19 Juniores Regionale, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, ed aver consentito, e comunque non impedito al tecnico SILVESTRI Mirko, tesserato quale responsabile per la prima squadra (campionato Promozione) della stessa società, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 19 Juniores Regionale;

 

 

MIRKO SILVESTRI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 , lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico, perché tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA quale responsabile per la prima squadra (campionato Promozione), ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 19 Juniores Regionale;

 

 

A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti Andrea Massimiliano CULTRONA, ed al tecnico Mirko SILVESTRI;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea Massimiliano CULTRONA in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA e dal Sig. Mirko SILVESTRI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Andrea Massimiliano CULTRONA, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Mirko SILVESTRI, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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