F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 261/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: CHIRICHIELLO – CORNACCHIA – CREDENZA – CRINCOLI – DE SALVATORE – INFANTE – PAGLIARULO – RENDINA – STRAZZELLA – ASCD VALLATESE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1481 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo CHIRICHIELLO, Dennis CORNACCHIA, Carmelo Vito CREDENZA, Ugo CRINCOLI,

Ernesto DE SALVATORE, Carmine INFANTE, Federico PAGLIARULO, Michele Antonio RENDINA, Angelo STRAZZELLA, e della società ASC D VALLATESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MATTEO CHIRICHIELLO, calciatore schierato per la società ASC. D. Vallatese, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. Vallatese - Anzano 1971 del 30.11.2018, nelle file della società ASC.

D. Vallatese, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

DENNIS CORNACCHIA, calciatore schierato per la società ASC. D. Vallatese, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della

F.I.G.C. – L.N.D. Diadema - Vallatese del 23.12.2018, nelle file della società ASC. D. Vallatese, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

CARMELO VITO CREDENZA, calciatore schierato per la società ASC. D. Vallatese, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della  F.I.G.C. – L.N.D. Vallatese - Leonardo Surro del 29.12.2018, nelle file della società ASC. D. Vallatese, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

UGO CRINCOLI, indicato come Dirigente Accompagnatore della società ASC. D. Vallatese, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASC. D. Vallatese in occasione della gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. Diadema - Vallatese del 23.12.2018, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Cornacchia Dennis e De Salvatore Ernesto sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che i medesimi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ERNESTO DE SALVATORE, calciatore schierato per la società ASC. D. Vallatese, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. Diadema - Vallatese del 23.12.2018, nelle file della società ASC. D. Vallatese, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

CARMINE INFANTE, indicato come Dirigente Accompagnatore della società ASC. D. Vallatese, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASC. D. Vallatese in occasione della gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. Vallatese - Leonardo Surro del 29.12.2018, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Rendina Michele Antonio e Credenza Carmelo Vito, e della gara Vallatese - Anzano 1971 del 30.11.2018 in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Chirichiello Matteo e Pagliarulo Enrico sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

FEDERICO PAGLIARULO, calciatore schierato per la società ASC. D. Vallatese, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. Vallatese - Anzano 1971 del 30.11.2018, nelle file della società ASC.

D. Vallatese, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

MICHELE ANTONIO RENDINA, calciatore schierato per la società ASC. D. Vallatese, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della

F.I.G.C. – L.N.D. Vallatese - Leonardo Surro del 16.12.2018 e Lions Mons Militum - Vallatese del 9.12.2018, nelle file della società ASC. D. Vallatese, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ANGELO STRAZZELLA, Presidente della società ASC. D. Vallatese, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Michele Antonio Rendina, Dennis Cornacchia, Carmelo Vito Credenza, Matteo Chirichiello, Ernesto De Salvatore e Federico Pagliarulo impiegati nelle gare del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. Lions Mons Militum - Vallatese del 9.12.2018, Vallatese - Leonardo Surro del 29.12.2018, Diadema Calcio - Vallatese del 23.12.2018 e Vallatese - Anzano 1971 del  30.11.2018, ed in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASC.

D. Vallatese in occasione della gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Lions Mons Militum - Vallatese del 9.12.2018 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rendina Michele Antonio, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ASC D VALLATESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del  Codice di  Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sig.ri Matteo CHIRICHIELLO, Dennis CORNACCHIA, Carmelo Vito CREDENZA, Ugo CRINCOLI, Ernesto DE SALVATORE, Carmine INFANTE, Federico PAGLIARULO, Michele Antonio RENDINA e Angelo STRAZZELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASC D VALLATESE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Matteo CHIRCHIELLO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Dennis CORNACCHIA, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Carmelo Vito CREDENZA, di 50 giorni di inibizione per il Sig. Ugo CRINCOLI, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Ernesto DE SALVATORE, di 50 giorni di inibizione per il Sig. Carmine INFANTE, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Federico PAGLIARULO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Michele Antonio RENDINA, di 70 giorni di inibizione per il Sig. Angelo STRAZZELLA, e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato Under 15 Provinciale di Avellino e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASC D VALLATESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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