F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 263/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: PANONI – CABRIOLU – CIACCIA – GIOBBE – CUPPERI – NOVELLI – D’AVELLO- ASD ATLETICO TERME FIUGGI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 356 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Flavio PANONI, Cristiano CABRIOLU, Davide CIACCIA, Emanuele GIOBBE, Alessio CUPPERI, Francesco NOVELLI, Cristiano D’AVELLO e della società A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FLAVIO PANONI, dirigente accompagnatore della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e in relazione a quanto previsto dall’art. 23 delle NOIF, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, il 26 settembre 2019, utilizzato la chat WhatsApp della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020 al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio, quale veicolo di diffusione di messaggi e commenti razzisti e discriminatori, di istigazione all’odio e all’intolleranza per ragioni etniche e religiose e all’antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge; nonché per avere, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, svolto, in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore e in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, mansioni di natura tecnica, quale vice allenatore, in occasione delle sedute di allenamento della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020 al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio;

 

 

CRISTIANO CABRIOLU, allenatore di base tesserato per la A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, e dagli artt. 19 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno quale allenatore responsabile della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020 al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio, e quale partecipante della chat del gruppo WhatsApp, ai doveri educativi e di vigilanza, consentendo che, il 26 settembre 2019, il dirigente sig. Flavio Panoni ed alcuni giovani calciatori inviassero, nella menzionata chat, messaggi e commenti razzisti e discriminatori, di istigazione all’odio e all’intolleranza per ragioni etniche e religiose e all’antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge;

 

Davide CIACCIA, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1 del citato Codice di Giustizia Sportiva, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nella stagione sportiva 2019/2020, omesso di adottare, quale rappresentante legale della società, ogni doverosa e opportuna iniziativa atta garantire la prevenzione e la repressione di comportamenti razzisti, discriminatori, xenofobi e di propaganda ideologica vietata dalla legge da parte di tesserati della società e per aver permesso o, comunque, non impedito che, il 26 settembre 2019, la chat del gruppo WhatsApp della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020 al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal  C.R. Lazio, divenisse veicolo di scambio di messaggi e commenti razzisti  e discriminatori, di istigazione all’odio e all’intolleranza per ragioni etniche e religiose e all’antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge;

 

 

EMANUELE GIOBBE, calciatore della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del citato Codice di Giustizia Sportiva, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, il 26 settembre 2019, partecipato attivamente alla conversazione caratterizzata da messaggi e commenti razzisti e discriminatori, di istigazione all’odio e all’intolleranza per ragioni etniche e religiose e all’antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge, promossa dal dirigente sig. Flavio Panoni sulla chat WhatsApp della squadra della

A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020, al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio;

 

 

ALESSIO CUPPERI, calciatore della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del citato Codice di Giustizia Sportiva, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, il 26 settembre 2019, partecipato attivamente alla conversazione caratterizzata da messaggi e commenti razzisti e discriminatori, di istigazione all’odio e all’intolleranza per ragioni etniche e religiose e all’antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge, promossa dal dirigente sig. Flavio Panoni sulla chat WhatsApp della squadra della

A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020, al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio;

 

FRANCESCO  NOVELLI,  calciatore  della  A.S.D.  ATLETICO  TERME  FIUGGI all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del citato Codice di Giustizia Sportiva, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, il 26 settembre 2019, partecipato attivamente alla conversazione

caratterizzata da messaggi e commenti razzisti e discriminatori, di istigazione all’odio e all’intolleranza per ragioni etniche e religiose e all’antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge, promossa dal dirigente sig. Flavio Panoni sulla chat WhatsApp della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020, al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio;

 

 

CRISTIANO  D’AVELLO,  calciatore  della  A.S.D.  ATLETICO  TERME  FIUGGI all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del citato Codice di Giustizia Sportiva, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, per essere intervenuto nella conversazione razzista e discriminatoria, di istigazione all’odio e all’intolleranza per ragioni etniche e religiose e all’antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge, promossa, il 26 settembre 2019, dal dirigente sig. Flavio Panoni sulla chat WhatsApp della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020 al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio;

 

 

A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide CIACCIA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI, Flavio PANONI, Cristiano CABRIOLU, Emanuele GIOBBE, Alessio CUPPERI, Francesco NOVELLI, Cristiano D’AVELLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Alessio CUPPERI, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Davide CIACCIA, di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Cristiano CABRIOLU, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Cristiano D’AVELLO, di 5 (cinque) mesi di squalifica per il per il Sig. Francesco NOVELLI, di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Emanuele GIOBBE, di anni 1 (uno) e 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Flavio PANONI, di € 1500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda e di punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza (Allievi Regionali Under 17 Elite) per la società A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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