F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 266/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: FAGIOLI- RAMAIOLA- BARBIERI – AUGELLO – ASD GIOVANILE CARBONARA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 523pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Marcello FAGIOLI, Riccardo RAMAIOLA, Pierangelo BARBIERI, Domenico AUGELLO e della società

A.S.D. GIOVANILE CARBONARA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCELLO FAGIOLI, Presidente e legale rappresentante della società ASD GIOVANILE CARBONARA all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché agli artt. 39, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore RAMAIOLA RICCARDO, relativamente alle 7 gare di seguito indicate, di dotarlo di specifica copertura assicurativa e inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 7 gare del Campionato di Terza Categoria Lombardia, nella stagione sportiva 2019-20: 22.09.2019 GIOVANILE CARBONARA – Lomello; 29.09.2019 Real Casei - GIOVANILE CARBONARA; 06.10.2019 GIOVANILE CARBONARA – Pro Cassolo; 13.10.2019 Borgo San Siro - GIOVANILE CARBONARA; 20.10.2019 GIOVANILE CARBONARA – Villanova D' Ardenghi; 27.10.2019 Olimpic Cilavegna - GIOVANILE CARBONARA; 03.11.2019 Hellas Torrazza - GIOVANILE CARBONARA;

 

 

RICCARDO RAMAIOLA, non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; nonché dell’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F, per aver egli disputato le 7 gare di seguito indicate nelle fila della Società A.S.D. GIOVANILE CARBONARA senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva nel corso delle seguenti 7 gare del Campionato di Terza Categoria Lombardia, nella stagione sportiva 2019-20: 22.09.2019 GIOVANILE CARBONARA – Lomello; 29.09.2019 Real Casei - GIOVANILE CARBONARA; 06.10.2019 GIOVANILE CARBONARA – Pro Cassolo; 13.10.2019 Borgo San Siro - GIOVANILE CARBONARA; 20.10.2019 GIOVANILE CARBONARA – Villanova D' Ardenghi; 27.10.2019 Olimpic Cilavegna - GIOVANILE CARBONARA; 03.11.2019 Hellas Torrazza - GIOVANILE CARBONARA;

 

 

PIERANGELO BARBIERI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. GIOVANILE CARBONARA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 4 gare di seguito indicate, in cui è stato impiegato  in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore RAMAIOLA RICCARDO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare di seguito indicate senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: Campionato Di Terza Categoria Lombardia - Stagione Sportiva 2019-20: 22.09.2019 GIOVANILE CARBONARA – Lomello; 29.09.2019 Real Casei - GIOVANILE CARBONARA; 06.10.2019 GIOVANILE CARBONARA – Pro Cassolo; 27.10.2019 Olimpic Cilavegna - Giovanile Carbonara;

 

 

DOMENICO AUGELLO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società GIOVANILE CARBONARA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, 61, commi 1 e 5, delle

N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 2 gare di seguito indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore RAMAIOLA RICCARDO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 2 gare di seguito riportate senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva Campionato Di Terza Categoria Lombardia - Stagione Sportiva 2019-20: 13.10.2019 Borgo San Siro - GIOVANILE CARBONARA; 20.10.2019 GIOVANILE

CARBONARA – Villanova D'Ardenghi;

 

 

A.S.D. GIOVANILE CARBONARA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marcello FAGIOLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della Società A.S.D. GIOVANILE CARBONARA, Riccardo RAMAIOLA, Pierangelo BARBIERI e Domenico AUGELLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 90 giorni di inibizione per il Sig. Marcello FAGIOLI, di 2 giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza stagione sportiva 2019-2020 per il Sig. Riccardo RAMAIOLA, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Pierangelo BARBIERI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Domenico AUGELLO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Terza Categoria Girone A – Lombardia - nella stagione sportiva 2019/2020 per la Società A.S.D. GIOVANILE CARBONARA;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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