F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 269/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: PARMA CALCIO SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 568 pfi 19/20 adottato nei confronti della società PARMA CALCIO 1913, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

PARMA CALCIO 1913, in violazione dell’art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’ artt. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF, e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere partecipato, peraltro indebitamente, al Torneo Meda Cup 2019, svoltosi il 15.9.2019, schierando giovani atlete all’epoca dei fatti non tesserate, la cui posizione veniva regolarizzata soltanto in date successive (dal 23 al 30 settembre 2019);

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca CARRA, in qualità di legale rappresentante della società PARMA CALCIO 1913;

 

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società PARMA CALCIO 1913;

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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