F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 272/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: SCARNATA – POL CHAMINADE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 856 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Domenico SCARNATA, e della società POL. CHAMINADE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DOMENICO SCARNATA, Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Chaminade A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Sporting Venafro – Chaminade disputatasi in data 25.1.2020 e valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B girone G, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente “TeleRegioneMolise” condivisa sulla piattaforma web “youtube” (link: https://www.youtube.com/watch?v=jDZbnphSrmU), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della capacità professionale degli arbitri del citato incontro;

 

POL. CHAMINADE A.S.D, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Sig. Domenico SCARNATA, Vice Presidente all’epoca dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico Scarnata, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. CHAMINADE ASD;

 

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione per il Sig. Domenico SCARNATA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. CHAMINADE ASD;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it