F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 278/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: BRESSAN – LIPPARINI – TURTURA – ASD MEDICINA FOSSATONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 625 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Donato BRESSAN, Joyce LIPPARINI e Stefano TURTURA, e della società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DONATO BRESSAN, Presidente della Società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore TURTURA Stefano e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara nella gara Medicina Fossatone – Sant’Agostino del 16.10.2019 di Coppa Italia Eccellenza;

 

JOYCE LIPPARINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara nella gara Medicina Fossatone – Sant’Agostino del 16.10.2019 di Coppa Italia Eccellenza, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore TURTURA Stefano, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

STEFANO TURTURA, calciatore, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato la gara Medicina Fossatone – Sant’Agostino del 16.10.2019 di Coppa Italia Eccellenza, nelle fila della Società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. MEDICINA FOSSATONE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Donato BRESSAN in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE, Joyce LIPPARINI e Stefano TURTURA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Donato BRESSAN, 45 giorni di inibizione per il Sig. Joyce  LIPPARINI,  1  giornata  di squalifica nel Campionato 2019/2020 per il Sig. Stefano TURTURA, e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato 2019-2020 e € 200 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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