F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 280/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: RATTENUTI -TOMASINO – ASD DON CARLO MISILMERI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 409 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino RATTENUTI, Gaetano TOMASINO e  della  società  ASD  DON  CARLO  MISILMERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONINO RATTENUTI, Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti della società A.C.D. DON CARLO MISILMERI in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 19 Juniores Regionale un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver consentito e comunque non impedito al tecnico TOMASINO Gaetano, tesserato quale collaboratore per la prima squadra (campionato Promozione) della stessa società, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 19 Juniores Regionale;

 

GAETANO TOMASINO, Gaetano tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore dilettante - codice 134.480), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall'art.39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.C.D. DON CARLO ISILMERI quale allenatore collaboratore per la prima squadra (campionato Promozione), e per aver altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D DON CARLO MISILMERI di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 19 Juniores Regionale;

 

ASD DON CARLO MISILMERI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino RATTENUTI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD DON CARLO MISILMERI e Gaetano TOMASINO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Antonino RATTENUTI, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Gaetano TOMASINO e di € 100 (cento/00) di ammenda per la società ASD DON CARLO MISILMERI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it