F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 282/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: MURATI – ASD GS SORANO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 294 pfi 19/20 adottato nei  confronti  del  Sig.  Adem MURATI, e della società GS SORANO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ADEM MURATI, calciatore tesserato per la società GS Sorano ASD all’epoca dei fatti, in violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 40, comma 6 delle N.O.I.F, per aver presentato una richiesta di tesseramento per la GS Sorano ASD, basata su una dichiarazione mendace;

 

GS SORANO ASD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Adem MURATI, e dal Sig. Roberto MANCINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GS Sorano ASD;

 

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. ADEM MURATI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società GS SORANO ASD;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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