F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 284/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: KLEIDI – ASD CORNUDA CROCETTA 1920

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle

indagini di cui al procedimento n. 347 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. KOCIU KLEIDI, e della società ASD CORNUDA CROCETTA 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

KOCIU KLEIDI, calciatore tesserato per la società ASD CORNUDA CROCETTA 1920 all’epoca dei fatti, in violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 40, comma 6 delle N.O.I.F, per aver presentato una richiesta di tesseramento per la ASD CORNUDA CROCETTA 1920, basata su una dichiarazione mendace,

 

ASD CORNUDA CROCETTA 1920, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. KOCIU KLEIDI, e dal Sig. Sandro BORDIN, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CORNUDA CROCETTA 1920;

 

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’ammonizione con diffida per il Sig. KOCIU KLEIDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CORNUDA CROCETTA 1920;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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