F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 297/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: MAGINI – FIORAVANTI – US MOLINESE ASD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 606 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele MAGINI, Luca FIORAVANTI e della società U.S. MOLINENSE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RAFFAELE MAGINI, Presidente e legale rappresentante della società U.S. MOLINENSE A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia in relazione all’art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore ed in relazione al

C.U. n.1 del 02.07.2019 Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2019/2020), per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento dell'attività di allenatore della squadra della società U.S. MOLINENSE A.S.D. partecipante al Campionato Giovanissimi Provinciali Firenze Girone A stagione sportiva 2019/2020, al sig. FIORAVANTI Luca soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

LUCA FIORAVANTI, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione al C.U. n. 1 del 02.07.2019 Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2019/2020) per aver svolto l'attività di allenatore della squadra della società U.S. MOLINENSE A.S.D. partecipante al Campionato Giovanissimi Provinciali Firenze Girone A stagione sportiva 2019/2020, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

U.S. MOLINENSE A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele MAGINI in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società U.S. MOLINENSE A.S.D. e dal Sig. Luca FIORAVANTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per

il Sig. Raffaele MAGINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca FIORAVANTI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. MOLINENSE A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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