F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 299/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: RATTENUTI – ASD DON CARLO MISILMERI https://www.figc.it/media/122521/298-art-126-cgs-pepi-iudicelli-asd-nuova-niscemi.pdf

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 465 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Antonino RATTENUTI e della società ASD DON CARLO MISILMERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONINO RATTENUTI, Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti della società A.C.D. DON CARLO MISILMERI in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39, lettera Fd) del Regolamento del Settore e dal C.U. n. 1 del 02.07.2018 Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2018/2019), per non aver provveduto a  tesserare nella stagione sportiva 2018/2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante ai campionati Under 15 Regionale e Under 17 Regionale un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver consentito  e comunque non  impedito al  tecnico  CHIARACANE Giuseppe, tesserato quale collaboratore per la prima squadra (campionato Promozione) della stessa società, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 17 Regionale;

 

ASD DON CARLO MISILMERI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati nel presente provvedimento;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino RATTENUTI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD DON CARLO MISILMERI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Antonino RATTENUTI e € 100 (cento/00) di ammenda per la società ASD DON CARLO MISILMERI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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