F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 302/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: MAZZAMUTO – BUONOCORE – A.S.D. PATERNÒ CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 497 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Gaetano Ivan Demetrio MAZZAMUTO, Pietro BUONOCORE, e della società A.S.D. PATERNÒ CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GAETANO IVAN DEMETRIO MAZZAMUTO, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Paternò Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38, commi 1 e 6 delle NOIF, nonché all’art. 39, lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore di base di III categoria, Sig. Pietro BUONOCORE, privo di tesseramento a tal titolo, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della S.S. 18-19 in favore della società A.S.D. PATERNO’ CALCIO, partecipante al campionato  categoria Under 19 Regionale, fase provinciale, e specificatamente nelle gare ufficiali del 4.11.2018, 12.11.2018 e 18.11.2018, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Biancavilla, Sporting Viagrande e Leo Soccer S. Gregorio, per aver omesso di tesserare un allenatore iscritto al Settore Tecnico in favore della società PATERNO’ CALCIO, categoria Under 19 Regionali, fase provinciale, S.S. 18-19;

 

 

PIETRO BUONOCORE, allenatore di base di III categoria all’epoca dei fatti, codice n. 34123, tesserato in qualità di dirigente accompagnatore, in violazione dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della S.S. 18-19 in favore della società A.S.D. PATERNO’ CALCIO, categoria Under 19 Regionali, fase provinciale, privo di tesseramento, e specificatamente nelle gare ufficiali del 4.11.2018, 12.11.2018 e 18.11.2018, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Biancavilla, Sporting Viagrande e Leo Soccer S. Gregorio;

 

A.S.D. PATERNÒ CALCIO, responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano Ivan Demetrio MAZZAMUTO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. PATERNÒ CALCIO, e Pietro BUONOCORE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano Ivan Demetrio MAZZAMUTO, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Pietro BUONOCORE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PATERNÒ CALCIO;

 

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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