F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 304/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: LO GATTO – U.S.D. PAOLANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe LO GATTO e della società U.S.D. PAOLANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

GIUSEPPE LO GATTO, Presidente della società U.S.D. PAOLANA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto in data 04.01.2018, la richiesta di tesseramento e l’accordo economico relativi all’allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nel procedimento relativo al ricorso n. 93/89, proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale), e successivamente per avere inviato, pur consapevole della falsità delle firme in questione, in data 05.01.2018 tali documenti al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND; per avere ribadito, nell’ambito del citato giudizio arbitrale, la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 02.01.2019 e dell’11.02.2019 (Fatti commessi in Paola in data 4.1.2018, 5.1.2018, 2.1.2019 e 11.2.2019);

 

U.S.D. PAOLANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto dal Sig. LO GATTO GIUSEPPE e dalla condotta del soggetto, riconducibile alla predetta società, che ha materialmente falsificato le firme sui citati documenti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LO GATTO in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. PAOLANA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe LO GATTO e € 1000 (mille/00) di ammenda per la società PAOLANA;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it