F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 308/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: ASD BROTHERS CASA AMICA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pfi 19/20 adottato nei confronti della società A.S.D. BROTHERS CASA AMICA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

A.S.D. BROTHERS CASA AMICA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al mancato tesseramento del Tecnico Responsabile della squadra partecipante al Campionato di Seconda Categoria organizzato dalla LND – CR Sicilia, da parte del Sig. Antonio Cumbo, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società;

 

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva formulata dal Sig. Giuseppe Curallo in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. BROTHERS CASA AMICA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BROTHERS CASA AMICA.

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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