T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8280/2014
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Masala e Pasquale Maria Crupi, con domicilio eletto presso l’avv. Pasquale Maria Crupi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Unire – Unione Nazionale Incremento Razze Equine, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;Commissione di Disciplina d'Appello dell'Unire – in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Commissione di disciplina di Appello di Unire, resa nel procedimento n. 261/a/g del 28/04/05, che ha comminato la sanzione della sospensione per tre mesi della qualifica di allenatore e della multa di euro 1.500
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, depositato il 14 febbraio 2007;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento della Commissione di disciplina di appello di cui in epigrafe, con il quale gli è stata inflitta, nella qualità di legale rappresentante della OMISSIS srl., società di allenamento del purosangue OMISSIS, cavallo di proprietà della scuderia OMISSIS, la sospensione per tre mesi dalla qualifica di allenatore e una multa di 1500 euro.
Detta sanzione è stata comminata essendo il cavallo OMISSIS risultato positivo al controllo doping effettuato per due volte di seguito presso il laboratorio di analisi Unirelab, in occasione della corsa per cavalli purosangue “premio OMISSIS”, disputatasi a Varese in data 27 ottobre 2003.
Avverso il detto provvedimento della Commissione di disciplina di Appello è proposto ricorso a sostegno del quale si deduce:
- tardività del deposito della decisione della Commissione ( circa 5 mesi), e cioè oltre i 20 giorni dall’udienza in violazione previsti dall’art. 21 del regolamento di disciplina;
- errore nell’individuazione del ricorrente quale destinatario della sanzione, in quanto lo stesso non è legale rappresentante della società OMISSIS, ma è solo l’allenatore del cavallo risultato positivo al controllo antidoping;
- mancato rispetto delle regole relative alla conservazione dei prelievi, in applicazione dell’art. 233 del regolamento corse ritenuto applicabile alla fattispecie;
- necessità che le due analisi vengano effettuate presso due distinti laboratori;
- irrilevanza, a fini sanzionatori, della quantità di sostanza dopante presente nel corpo dell’animale rientrante nell’ambito della tolleranza strumentale (di 5 ng);
- possibilità che l’assunzione della sostanza proibita sia stata assunta involontariamente da parte dell’animale senza alcun concorso dell’attività umana, sostanziandosi una ipotesi di inquinamento ambientale.
A seguito della visione, in occasione dell’accesso agli atti, della Relazione redatta dalla Commissione istituita con DD.MM. 4 luglio 2006 e 2 agosto 2006, ed avente ad oggetto la verifica dell’attività antidoping di Unire, il ricorrente ha notificato (il 22 gennaio 2007) e depositato (il 14 febbraio 2007) atto di motivi aggiunti, con il quale ha dedotto ulteriori vizi avverso il provvedimento già gravato con l’atto introduttivo del giudizio.
L’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire) e la Commissione di Disciplina d'Appello dell'Unire non si sono costituite in giudizio.
Alla pubblica udienza dell’1 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente il Collegio si pone d’ufficio la questione relativa alla regolarità della notifica del ricorso, effettuata presso la sede reale dell’Unire anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato,
La notifica è regolare.
Giova ricordare che enti quale l’odierno intimato possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma quest'ultima non ne è domiciliataria ex lege, con la conseguenza che la notificazione nel domicilio reale è valida e regolare, incombendo invece all'Ente di provvedere, se del caso, a trasmettere l'atto giudiziario agli uffici della competente Avvocatura dello Stato, ai fini della costituzione in giudizio e dell'apprestamento delle opportune difese (cfr., seppure per diversa fattispecie, Cons. Stato, IV Sezione, 14 maggio 2010 n. 2490).
Nessun dubbio, poi, in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua, essendo oramai pacifico in giurisprudenza che l’impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo dell’Unire attengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di una potestà pubblica, idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza, affievolendo tali posizioni in interesse legittimo (Cons. Stato, Sez. VI, 20.12.1993, n. 996 e 30.8.1995, n. 1050; TAR Lazio, sez. III, n. 1591 del 2003).
Passando al merito, il ricorso deve essere accolto risultando, in particolare, fondati i proposti motivi aggiunti.
A seguito di richiesta di accesso agli atti accordato in data 22 novembre 2006 il ricorrente ha avuto copia della Relazione redatta dalla Commissione istituita con DD.MM. 4 luglio 2006 e 2 agosto 2006, avente ad oggetto la verifica dell’attività antidoping di Unire.
Con atto di motivi aggiunti, quindi, il ricorrente ha dedotto ulteriori vizi avverso il provvedimento già gravato, con riferimento in particolare al mancato accreditamento di Unirelab, circostanza questa idonea a inficiare il provvedimento disciplinare impugnato e definitivamente assunto dalla Commissione di disciplina di Appello- Unire, poiché fondato sull’esame dei campioni biologici effettuato da soggetto non accreditato e certificato secondo i requisiti UNI ISO IEC 17025 e quindi privo dei titoli per certificare la positività a sostanze proibite (nella specie di quantità molto ridotte di 5 nano grammi).
Tale doglianza risulta fondata.
Va infatti considerata la rilevanza che assumono sia la certificazione che l’accreditamento nell’esecuzione delle attività di laboratorio che vengono in questione. In particolare, va ricordato che la certificazione è l’atto mediante il quale un ente esterno indipendente dichiara che il Sistema Qualità di un’organizzazione è conforme ai requisiti di una norma di riferimento, mentre l’accreditamento (di un laboratorio o di una prova) è il riconoscimento formale della idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche prove o determinati tipi di prove.
Con precipuo riferimento ali controlli di laboratorio antidoping nel settore ippico, il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite contiene degli allegati che evidentemente fanno parte integrante della disciplina; l’allegato 3 riporta l’art. 6 della Conferenza delle Autorità ippiche, che è frutto di un accordo internazionale per proteggere l’integrità delle corse; al punto 18 è chiaramente detto che “L’obiettivo dei Paesi firmatari è che i loro laboratori: siano accreditati conformemente alla guida ISO/IEC17025 “Condizioni generali di competenza richieste ai laboratori di analisi e di verifica” e al documento complementare ILAC –G7 “Condizioni di accreditamento e criteri di funzionamento per i laboratori ippici”. Di qui il connotato imprescindibile dell’accreditamento della struttura di cui l’Amministrazione si avvale per effettuare gli esami di laboratorio (Tar Lazio, sez. III ter, 14 gennaio 2012, n.361)
Questo in punto di diritto.
In punto di fatto, dagli elementi forniti e allegati ai motivi aggiunti si rileva che Unirelab, all’epoca della vicenda contenziosa, non era in possesso dell’accreditamento richiesto.
A supporto della tesi prospettata dal ricorrente vanno considerati i seguenti elementi che si ricavano dalla relazione finale della Commissione istituita con d.m. 4 luglio 2006 prot. n. 955, integrato con decreto ministeriale 2 agosto 2004 prot. n. 7064:
- l’allegato 3, parte integrante del d.m. del 16 febbraio 2002 dispone che i laboratori dei paesi firmatari siano accreditati conformemente alla guida ISO/IEC 17025 e al documento ILAC-G7;
- l’accreditamento è un obiettivo prioritario per un laboratorio che svolga attività di pubblico interesse i cui risultati possono condizionare sia le categorie produttive dell’ippica sia il sistema delle scommesse;
- “l’assenza di tale requisito per il laboratorio antidoping di UNIRE era stato già rilevato, già dal 1999 dalla Commissione di vigilanza e controllo sulla regolarità delle corse e delle scommesse ….
Attualmente il laboratorio italiano risulta essere l’unico non accreditato fra quelli dei paesi firmatari dell’accordo…..E’ parere della Commissione che, in assenza di accreditamento UNIRE, non avrebbe in alcun modo potuto affidare a Unirelab il compito di eseguire le seconde analisi sui campioni risultati non negativi in prima istanza. Ciò anche perché attraverso l’accreditamento dei Sistemi Qualità da parte di Enti di parte terza, viene di fatto certificata l’imparzialità del laboratorio di prova attraverso l’assoluto anonimato del campione nel corso di tutto il percorso diagnostico sino all’emissione del rapporto di prova”.
Vanno quindi accolti i motivi aggiunti in quanto gli esami effettuati da un laboratorio non accreditato non danno certezza del risultato evidenziato, in termini di credibilità e di affidabilità dello stesso e pertanto, per come realizzati, non possono fondare provvedimenti di inibizione allo svolgimento dell’attività professionale in capo agli allenatori.
La fondatezza della censura prospettata con l’atto di motivi aggiunti assume carattere assorbente di ogni altra questione, anche dedotta con l’atto introduttivo del giudizio, risultando illegittimo il provvedimento disciplinare del 28 aprile 2005, interamente fondato sul rinvenimento della positività dell’animale al controllo antidoping, controllo effettuato dal laboratorio non accreditato.
Alla luce elle esposte argomentazioni vanno accolti sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti e, per l’effetto, va annullato l’atto impugnato.
Non si dà luogo a pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giulia Ferrari, Presidente
Alfredo Storto, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)