L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 81 DEL 07.02.2017 – Campionato Serie B – Delibera –

Gara Soc. SPAL - Soc. ASCOLI

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 11.58 del 6 febbraio 2017) circa la condotta violenta tenuta al 16° del secondo tempo dal calciatore Bright Addae (Soc. Ascoli) nei confronti del calciatore Luca Mora (Soc. Spal); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, i calciatori sopra indicati, nel cerchio di centrocampo, si contendevano il pallone saltando entrambi per colpirlo di testa, nel ricadere il calciatore bianco-nero toccava con il gomito il viso del calciatore ferrarese; Su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara dichiarava (mail delle ore 12.23 odierne) di non aver potuto giudicare lo scontro in quanto non era sotto il suo controllo visivo; Ritiene questo Giudice che il gesto del calciatore Addae non è connotato da quella intenzionalità lesiva che costituisce l’essenza della “condotta violenta”.

P.Q.M.

delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Bright Addae (Soc. Ascoli) con riferimento alla condotta violenta (art. 35 comma 1.3 punto 4 CGS) segnalato dal Procuratore federale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it