L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 86 DEL 14.02.2017 – Campionato Serie B – Delibera –

Gara soc. TERNANA – soc. PERUGIA

Il Giudice Sportivo,

letto il reclamo (pervenuto a mezzo fax alle ore 15.44 del 13 febbraio 2017) della soc. Ternana, nel quale si contesta il tesseramento del calciatore Gnahore Vhakka Eddy con la soc. Perugia e di conseguenza l’utilizzo in posizione irregolare del calciatore stesso nella gara in oggetto; considerato che, come indicato al punto 11 del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. del 26 aprile 2016, “La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto esecutività da parte della medesima Lega, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività”; verificato che, in data 31 gennaio 2017, l’Ufficio Tesseramento della LNPB rilasciava regolare “visto di esecutività” alla soc. Perugia per il tesseramento dal calciatore Gnahore autorizzandone, di fatto, l’utilizzo; letti, inoltre, i pareri della FIFA, su cessioni di contratto uguali a quello avvenuto tra la soc. Napoli e la soc. Perugia per il calciatore Gnahore, che, considerando “tecniche” alcune operazioni di tesseramento precedenti, di fatto confermano il corretto operato del sopra citato Ufficio Tesseramento;

P.Q.M.

delibera di rigettare il reclamo della soc. Ternana poiché infondato nel merito, confermando, pertanto, il risultato conseguito sul terreno di giuoco.

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