L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 86 DEL 14.02.2017 – Campionato Serie B – Delibera –
Gara Soc. VICENZA – Soc. SALERNITANA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuta alle ore 11.34 del 11 febbraio 2017) in merito alla condotta del calciatore Alessio Vita (Soc. Vicenza) consistente nell’aver pronunciato una espressione blasfema al 38° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine al contenuto della espressione blasfema pronunciata da parte del calciatore Vita;
P.Q.M.
delibera di non sanzionare il calciatore Alessio Vita (Soc. Vicenza) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.