L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 39 DEL 03.10.2017 – Campionato Serie B – Delibera –

 

Gara soc. FROSINONE – soc. CREMONESE

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (con mail delle ore 12.41 odierne) segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 32° del secondo tempo dal calciatore Danilo Soddimo (Soc. Frosinone) nei confronti del calciatore Michele Canini (Soc. Cremonese); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: nelle circostanze segnalate, il calciatore frusinate, nella zona centrale del campo, dopo avere fatto sfilare il pallone favorendo l’intervento di un proprio compagno di squadra, veniva a contatto con il calciatore grigio-rosso e, nel tentativo di guadagnare una posizione di campo più favorevole per ricevere un eventuale passaggio, allargava il braccio sinistro causando la caduta dell’avversario. Dopo alcuni secondi l’Arbitro interrompeva il giuoco, concedendo un calcio di punizione in favore della soc. Cremonese nel punto in cui era avvenuto il contatto. Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 14.25 odierne) “in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del Giudice sportivo relativamente al contrasto di gioco avvenuto al 32° del secondo tempo fra Soddimo e Canini, comunico di non aver controllato personalmente l’evento in quanto avvenuto fuori dal mio campo visivo a gioco in svolgimento; l’episodio falloso mi è stato segnalato dal Quarto Ufficiale”. Pertanto il comportamento di Soddimo è stato “visto” da un Ufficiale di gara, e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice.

P.Q.M.

delibera di dichiarare irricevibile la segnalazione formulata dal Procuratore federale di cui alla premessa, essendo carente di ogni condizione di ammissibilità

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